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Salvare vite in mare è un obbligo, porre limiti è illegale: tutte le norme che inchiodano il governo

Ricorrendo ancora una volta impropriamente allo strumento del decreto legge, il governo ha varato nuove norme per regolamentare, si afferma – anche se nella realtà pare più per ostacolare – le attività di soccorso in mare delle Ong.

rassegna stampa

Pubblichiamo un articolo uscito nei giorni scorsi su Il Riformista a firma di Gianfranco Schiavone sul nuovo decreto legge varato dal governo riguardo ai salvataggi dei naufraghi nel Mediterraneo

Ricorrendo ancora una volta impropriamente allo strumento deldecreto legge,il governo ha varato nuove norme per regolamentare, si afferma – anche se nella realtà pare più per ostacolare – le attività di soccorso in mare delleOng.In primo luogo ilGovernoritiene di poter imporre che per ogni missione lenavi delle Ongpossano effettuare soltanto un’operazione di salvataggio, a meno che non vengano autorizzati. Il governo sembra tuttavia dimenticare che non è legittimo attuare alcuna distinzione tranavi “umanitarie” e navi in servizio commerciale, né tra navi che effettuerebbero il soccorso casualmente e navi che lo fanno sistematicamente.

Parimenti sembra dimenticare che l’art. 489delCodice della navigazionedispone che “Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla”e che in modo ancor più stringente il successivoart. 490dispone che“Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall’articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo”.

Le disposizioni del nostro Codice sono del tutto conformi a quanto prevede laConvenzione Onu sul diritto del mare(UNCLOS) che all’articolo 98, paragrafo 1dispone che“Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri:a)presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;b)proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa”.LaConvenzione internazionale per la sicurezza della vita in maredel1974(Convenzione SOLAS) obbliga il “comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione…” [Capitolo V, Regolamento 33(1)].

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